Naspi anticipata per aprire una nuova attività in forfait
Un lavoratore subordinato, operante nel settore edile, viene licenziato e il datore di lavoro versa il contributo di licenziamento (cosiddetto ticket di licenziamento), previsto dall’articolo 2, commi 31-35, della legge 92/2012. Tale lavoratore può accedere alla Naspi (nuova assicurazione sociale per l’impiego) in forma anticipata, al fine di avviare un’attività di lavoro autonomo? Più nello specifico, il lavoratore in questione è stato in passato titolare di partita Iva come artigiano edile, con attività cessata nel 2021. Nel 2025 egli intende intraprendere nuovamente un’attività autonoma, con la stessa natura e lo stesso codice Ateco della precedente. Si chiede se la circostanza che l’attività sia la stessa già svolta in passato possa rappresentare un ostacolo al riconoscimento della Naspi in forma anticipata, o se, invece, sia possibile accedere al beneficio anche in presenza di una riapertura di partita Iva per la medesima attività artigianale precedentemente cessata, e se, contestualmente, sia applicabile il regime forfettario con aliquota al 5 per cento previsto per le nuove attività.
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