Negozio «di rete», redditi agricoli con vendite distinte
Fermo restando il contratto di rete agricolo di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del dL 91/2014 - che esaurisce la sua funzione con la ripartizione a titolo originario della produzione – nel caso in cui due imprese agricole costituiscano una rete d’impresa (senza ricorrere alla norma speciale) finalizzata ad integrare e ampliare l’offerta del servizio verso il mercato, condividere strutture e ridurre i costi operativi, nonché ridurre i tempi di approvvigionamento, possono aprire e gestire comunemente un punto di vendita diretta dei propri prodotti agricoli mantenendo il regime speciale ai fini dell’imposta sul reddito e Iva, cioè far rientrare tali operazioni nel concetto di reddito agrario in quanto attività connesse e conservare il regime speciale Iva?
Quesito con risposta a cura di
Gian Paolo Tosoni
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