Neo-agenzia investigativa, limiti al regime forfettario
Secondo l'articolo 1, comma 57, lettera d-bis, della legge 190/2014 (di Stabilità 2015), non è ostativo all'accesso al regime forfettario l'avere svolto, nei due esercizi precedenti, il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni. Per l'avvio, da parte di una persona fisica, di un'attività di agenzia investigativa (codice Ateco 80.30.00) si prevede un tirocinio triennale ai fini del conseguimento del nulla osta prefettizio obbligatorio all'esercizio dell'attività stessa. Si chiede se possa essere interpretata estensivamente la disposizione citata della legge di Stabilità 2015, vale a dire se, in definitiva, essa può valere anche per i soggetti che intendono svolgere attività d'impresa (e non solamente per gli artisti e i professionisti), nel rispetto di tutti gli ulteriori limiti e requisiti. Il codice Ateco indicato impone l'iscrizione alla Camera di commercio e, dal punto di vista contributivo, l'Inps sottopone l'attività alla gestione commercianti (Cassazione, 21137/2008).
Quesito con risposta a cura di
Procedi con la lettura del Quesito
La lettura di Quesiti, anche nella modalità Free, è riservata agli iscritti al servizio dell'esperto risponde. Registrati per consultare questo contenuto.
OppureSCEGLI TRA LE NOVE AREE TEMATICHE O L'INTERO ARCHIVIO
CON L'ABBONAMENTO POTRAI:
- chiedere una conferma della validità della risposta alla luce delle eventuali modifiche intervenute;
- consultare le versioni precedenti delle risposte;
- salvare i tuoi preferiti;
- accedere allo storico dei tuoi quesiti nell'area personale e consigliare le risposte.
1 mese a49,00€Abbonati







