No allo «split year» per l'italiano che lavora 4 mesi in Svizzera
Lavoratore dipendente, non iscritto all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) e celibe, si trasferisce in Svizzera per 4 mesi con un contratto a tempo determinato per lavorare per una ditta svizzera da dicembre 2020 fino ad aprile 2021. Per quel periodo è considerato residente fiscale elvetico con relativo certificato, conto bancario svizzero, contratto di locazione di un alloggio e utenze nel Paese estero. Finito il contratto di lavoro torna temporaneamente in Italia per poi ancora trasferirsi per lavoro in un altro Paese estero nello stesso anno. Ci si chiede se per l'anno d'imposta 2021 si possa applicare la clausola dello "split year" (articolo 4, paragrafo 4 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, che prevede l'assoggettamento a imposizione dal giorno successivo al trasferimento del domicilio) e, quindi, escludere dalla dichiarazione dei redditi in Italia i redditi svizzeri conseguiti fino ad aprile. Alcune risposte agli interpelli dell' Agenzia delle Entrate del 2023 come la n. 54, la n. 73 o la n. 255 ammettono tale frazionamento d'imposta ma fanno riferimento solo a casi di "domicilio permanente". Gradirei avere l'opinione di un esperto su tale caso.
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