Bonus edilizi

    NON SI PUÒ RINUNCIARE ALL'AGEVOLAZIONE GIÀ FRUITA

    Ho comprato nel 2011 un immobile "prima casa". Mi sono ora trasferito in un'altra Regione, e mi appresto a comprarvi un'abitazione dove vivere con la mia famiglia. Secondo il notaio posso fare nuovamente un acquisto "prima casa", impegnandomi però ad alienare entro un anno l'immobile comprato nel 2011.Posto che la casa che sto acquistando sarà quella in cui effettivamente risiederò con la mia famiglia, se non volessi procedere all'alienazione della casa del 2011, potrei fare un ravvedimento operoso versando quanto non pagato nel 2011, cioè considerando la precedente abitazione come "seconda casa", in quanto di valore assai inferiore?

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