Nullo il rogito del '91 a firma del segretario comunale
Nel 1991 ho stipulato una convenzione con un Comune per la cessione della proprietà di un terreno in zona Pip (piano per gli insediamenti produttivi), con rogito dal segretario comunale. In seguito all’entrata in vigore della legge 127/1997, e successivamente del testo unico degli enti locali (Dlgs 267/2000, articolo 97, comma 4, lettera c), la competenza di rogito, già spettante in via esclusiva al notaio, deve ritenersi estesa anche ai segretari comunali. Quindi, nel 1991 la competenza dei segretari comunali a rogare le convenzioni urbanistiche veniva esclusa sulla base delle disposizioni degli articoli 87 e 89 del testo unico della legge comunale e provinciale (Rd 383/1934), che fissavano la tassatività dei tipi contrattuali stipulabili (dai quali erano escluse le convenzioni urbanistiche) e, come criterio fondamentale, l’esclusivo interesse del Comune (che la Cassazione riteneva sussistere solo nel caso in cui il Comune dovesse sostenere le spese dell’atto). In virtù di queste considerazioni, è possibile invocare la nullità della convenzione perché il segretario non poteva stipulare?
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