Diritto societario

    Organi per la vigilanza interna ed esterna delle cooperative

    L’articolo 2543 del Codice civile pone alle cooperative l’obbligo di nominare l’organo di controllo (collegio sindacale), anche monocratico, nei casi previsti dallo statuto e dall’articolo 2477, secondo e terzo comma, in cui si parla di organo di controllo o, in alternativa, di revisore legale. L’articolo 2403, secondo comma, dispone che al collegio sindacale compete anche il controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis, terzo comma, del Codice civile. Nelle cooperative sottoposte alla vigilanza del ministero del Lavoro deve operare solo il revisore legale dei conti, con funzioni di cui all’articolo 14 del Dlgs 39/2010 (controllo dei conti), o anche con funzioni di vigilanza, ex articolo 2403 del Codice civile, oppure la vigilanza è assolta dall’ispezione biennale o annuale del ministero del Lavoro? A chi compete la funzione di vigilanza e allerta in presenza di crisi e insolvenza dell’impresa, di cui al Dlgs 14/2019?

    • Quesito con risposta a cura di

      Romano Mosconi

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