Organismi internazionali e rimpatrio: paletti ai benefici
Nella circolare 33/E/2020, al paragrafo 7.4, si nega il beneficio fiscale a favore dei lavoratori impatriati (articolo 16 del Dlgs 147/2015) che lavorano per gli organismi dell'Unione europea, in quanto l’articolo 13 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità della stessa Ue prevede che, «ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio dell'Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di uno Stato membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso l'Unione, sono considerati, sia nello Stato di residenza che nello Stato del domicilio fiscale, come tuttora domiciliati in quest'ultimo Stato qualora esso sia membro dell'Unione». Questo protocollo riguarda anche i dipendenti dell'Onu con sede, per esempio, a New York, i dipendenti della Croce rossa internazionale con sede a Ginevra, i dipendenti di Europol in Olanda e tutti gli organismi internazionali di cui fa parte l'Italia?
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