Condominio

    Per dividere i condomìni serve la maggioranza del «super»

    Abito in un condominio composto da due edifici separati, ciascuno con tre portoni/scale a loro volta separati. Il condominio è nato, anni fa, a seguito dell’assegnazione delle unità abitative in proprietà ai soci di cooperativa edilizia. Oggi l’unico regolamento condominiale esistente è quello predisposto all’epoca dal costruttore, prima della divisione degli appartamenti, il quale considerava i due edifici come parte di un unico condominio. Presupponiamo che gli otto condòmini di una scala, sussistendo le caratteristiche di edificio autonomo (vano scala, ascensore, portone) rispetto alle altre scale dei due edifici, abbiano intenzione di promuovere lo scioglimento “assembleare” secondo l’articolo 61 delle Disposizioni di attuazione al Codice civile. Come dev'essere calcolato il quorum di cui all’articolo 1136, comma 2, del Codice civile (maggioranza intervenuti e metà del valore dell’edificio): considerando i condòmini di entrambi gli edifici oppure solo quelli del condominio parziale che vuole separarsi?

    • Quesito con risposta a cura di

      Matteo Rezzonico

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