Rapporto di lavoro privato

    Per il portiere da licenziare vige una serie di paletti

    La soppressione del servizio di portineria rientra nella categoria del licenziamento per motivi economici. In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la giurisprudenza concorda sul fatto che esso sia illegittimo qualora il datore di lavoro non dimostri di aver effettuato tentativi di repêchage. Pertanto, il condominio, qualora il licenziamento venga impugnato, deve fornire una motivazione di natura strettamente economica. O è sufficiente, invece, che la decisione sia sostenuta dalla maggioranza dei condòmini? Inoltre, il lavoratore licenziato per motivi economici ha il diritto di proporre al datore di lavoro (nel caso specifico, il condominio) soluzioni alternative, come la trasformazione del rapporto in un part time o la variazione delle mansioni?

    • Quesito con risposta a cura di

      Claudia Ogriseg

      Professionista

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