Piattaforme fuori dalla Dac7 in caso di vendite giudiziarie
Un professionista o un ente commissionario (per esempio gli istituti di vendite giudiziarie), entrambi delegati alle vendite telematiche giudiziarie per conto del Tribunale, sono da considerare venditori soggetti agli obblighi Dac7 (direttiva Ue 2021/514), oppure per la loro attività vigono le esclusioni previste per gli enti statali o i soggetti che operano in funzione pubblica? Nel caso specifico: - il delegato agisce su incarico del Tribunale e non dispone delle somme derivanti dalla vendita; - la piattaforma ospitante la vendita non gestisce direttamente il saldo finale dei beni venduti: è possibile che gli enti commissionari ammettano il pagamento con carta di credito e, in questo caso, l'utente che è collegato alla piattaforma del gestore viene rimandato alla pagina del circuito Pos della banca, mentre il gestore riceve solo l'esito della transazione; - la vendita è coattiva e i proventi affluiscono alla procedura giudiziaria. Come dev'essere interpretata la nozione di “venditore” e di “entità statale”, ai fini Dac7, per le vendite giudiziarie veicolate tramite piattaforme online?
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