Prestazioni verso i soci: prorogata l’esenzione Iva
In base alle modifiche apportate dall’articolo 89 del Dlgs 117/2017 (Codice del terzo settore-Cts) all’articolo 148, comma 3, del Dpr 917/1986, Tuir, per i corrispettivi specifici versati dai soci in relazione ad attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, un’associazione culturale, non iscritta al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), che, nel 2025, aveva solamente il codice fiscale, apre la partita Iva dal 2026. Si chiede se è corretto procedere come segue: - ai fini Iva, emettere fattura elettronica fuori campo Iva. L’eventuale Iva sugli acquisti risulta indetraibile e, quindi, l’associazione è esonerata dall’invio delle Lipe (liquidazioni periodiche) e dalla dichiarazione Iva; - ai fini Ires, applicare il regime fiscale di cui all’articolo 145 del Tuir e assoggettare a imposta i proventi citati. In caso di associazione con esercizio non coincidente con l’anno solare (per esempio, con esercizio dal primo settembre al 31 agosto), tali modifiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026 o dal 1° settembre 2026?
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