Procedimento disciplinare Odcec, prescrizione e atti interruttivi
Nel 2018, il Consiglio di disciplina territoriale Odcec ha notificato a un commercialista la delibera di apertura di un procedimento disciplinare, disponendone contestualmente la sospensione ex articolo 21 del Regolamento, in attesa dell’esito di un giudizio civile per gli stessi fatti. Trattandosi di fatti non penalmente rilevanti, la sospensione è facoltativa e, in base all’articolo 21 citato, essa si prescrive in 5 anni salvo atti interruttivi. I termini per la conclusione del procedimento (articolo 9 del Regolamento) restano sospesi, salvo atti interruttivi del procedimento. Dalla notifica della delibera a oggi, il Consiglio ha trasmesso annualmente, via pec, una “richiesta di aggiornamento” sullo stato del giudizio, sempre riscontrata dal professionista. Si chiede se tali richieste possano qualificarsi come atti interruttivi in quanto atti del procedimento, nonostante la PO 140/2015 (Sospensione cautelare) del Cndcec sembri escluderlo. Si chiede anche se il procedimento possa ritenersi estinto per decorrenza dei termini: - per prescrizione quinquennale in assenza di atti interruttivi; - per superamento dei termini ex articolo 9, anche considerando la proroga degata all'emergenza sanitaria Covid, in mancanza di una nuova sospensione.
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