Quale pagamento «tardivo» incrementa le sanzioni
In base all'articolo 27 della legge 689/1981, in caso di ritardo nel pagamento di sanzioni amministrative, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile, e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. Vorrei sapere se tale maggiorazione va calcolata tenendo conto anche del periodo di sospensione delle scadenze durante l'emergenza Covid. La natura sanzionatoria delle citate maggiorazioni dovrebbe portare a escludere il periodo di sospensione ex lege dal computo delle stesse: la sanzione, infatti, si determina solo ove sussista il requisito soggettivo della imputabilità del ritardo al comportamento doloso o colposo, che non è ravvisabile nel periodo di sospensione a carico del debitore. È un'interpretazione corretta?
Quesito con risposta a cura di
Tommaso Landi
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