Quando il costruttore affitta le case destinate alla vendita
Un'impresa di costruzioni, in contabilità ordinaria, con codice attività 41.00.00 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali, ha costruito degli immobili a uso residenziale (di civile abitazione), destinati alla vendita. In attesa che si perfezionino tutte le vendite, l’impresa vorrebbe destinare alcuni immobili alla locazione, optando per l'esenzione d’imposta, ex articolo 10 del Dpr 633/1972. Tale scelta determinerebbe un regime di pro rata sull’Iva a credito. Poiché l’impresa deve procedere alla costruzione di nuovi immobili, al fine di non perdere l’Iva a credito sull’attività di costruzione, la stessa vorrebbe optare per la gestione separata delle due attività - costruzione e locazione -, comunicando un nuovo codice attività (il codice 68.20.01) all’agenzia delle Entrate. Si chiede se la comunicazione del nuovo codice attività dev’essere fatta con modello AA7 in corso d’anno, oppure in sede di dichiarazione Iva, da presentare per l’anno in cui si è optato per la separazione delle attività. Considerato che l’impresa è in contabilità ordinaria, e che gli immobili oggetto della locazione sono, finora, stati classificati come beni merce destinati alla vendita, tali immobili vanno riclassificati?
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