Quando l'ecobonus 110% è ammesso anche per le pertinenze riscaldate
Possiedo in comproprietà una grande villa bifamigliare con due unità immobiliari A/3 e diverse pertinenze interne ed esterne (minicondominio) per la quale sono stati programmati interventi di efficientamento energetico, compreso il cappotto e il cambio degli infissi. A seguito di un innalzamento della pavimentazione che ha comportato l'abbassamento dell'altezza dei locali al piano terra (fra 250 e 260 centimetri) gli stessi, dal 2009, sono stati tutti accatastati come locali di servizio, cantine, magazzini e beni comuni non censibili (per esempio il vano scale, il portico e la lavanderia). Tutti i vani a suo tempo erano riscaldati e lo sono tuttora. Preciso inoltre che l'immobile si trova in Emilia Romagna, dove nel 2020 è stata assunta una delibera che ha tolto il divieto di installazione e utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva negli spazi di pertinenza, ai fini di favorire la realizzazione degli interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali ecobonus al 110 per cento. È possibile fruire dell'ecobonus per il cappotto e gli infissi di spazi comuni e pertinenze, che sono tutti riscaldati?
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