Quando l'unità immobiliare si considera «ultimata» ai fini Iva
Un’impresa di costruzioni (codice Ateco 412000) esegue lavori di risanamento conservativo e ristrutturazione di cui al Dpr 380/2001, articolo 3 lettere c) e d), su un intero fabbricato destinato alla rivendita composto da unità abitative e strumentali. Il piano terra, accatastato D/5, verrà ceduto a un consumatore finale “privato” completo di finestre e intonaci perimetrali interni, ma mancante di pavimenti e impianti. Tale unità (D/5) può considerarsi “ultimata” con conseguente applicazione dell’aliquota Iva del 10% sulla vendita (numero 127-quinquiesdecies, tabella A, parte III, del Dpr 633/1972). Si precisa che l’acquirente non subentrerà nei titoli abilitativi edilizi dell'impresa ma presenterà una Scia per lavori di finitura (impianti e pavimenti) appaltandoli a imprese terze, in totale autonomia. Per rientrare nella casistica di "immobile ultimato”, l'impresa deve presentare, prima della vendita del D/5, la fine lavori specifica per questa unità immobiliare? L’intervento sulle altre unità che compongono l’intero fabbricato proseguirà sino alla loro completa ultimazione (impianti, pavimenti) e solo allora verrà presentata la fine lavori per questa restante porzione dello stabile.
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