Quando la farmacia già chiusa si può cedere come azienda
Un imprenditore individuale, farmacista, ha gestito per diversi anni una farmacia rurale, sussidiata fino al 31 dicembre 2017, data in cui tale soggetto ha cessato definitivamente l’attività, chiudendo la partita Iva e cancellandosi dal Registro delle imprese. Egli ha continuato, però, a pagare, da privato, l’affitto del locale, in cui ha lasciato gli arredi e le attrezzature. Nel 2019 l’Azienda sanitaria territoriale (Ast) ha autorizzato l’apertura, nei medesimi locali, di un dispensario farmaceutico, gestito dal farmacista di un comune limitrofo. Nel 2022 l’Ast ha bandito il concorso per le sedi farmaceutiche vacanti. A seguito di tale concorso, un nuovo farmacista vorrebbe rilevare l’esercizio e riaprire la farmacia con contestuale chiusura del dispensario. Dato che la normativa prevede che «il trasferimento di titolarità delle farmacie non è ritenuto valido se insieme con il diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l’azienda commerciale che vi è connessa, pena la decadenza», si chiede se sia possibile stipulare un atto notarile per la cessione di un’azienda che, di fatto, non esiste più dal 2017.
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