Appalti pubblici

    Quando può trovare spazio la tracciabilità attenuata

    PR

    Vorrei un chiarimento sulla possibilità, per l’appaltatore, di ricorrere alla tracciabilità attenuata - senza indicazione del Cig (codice identificativo di gara) sui bonifici - di cui alla legge 136/2010, prevista per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e anche fornitori di beni e servizi, relativi alle spese generali. In particolare, in caso di appalto di “servizio di accoglienza integrata” dei migranti richiedenti asilo, affidato all’appaltatore cooperativa sociale, che deve garantire, come da capitolato, l’accoglienza materiale del migrante richiedente asilo (vitto e alloggio) in unità abitative residenziali (appartamenti), la tutela sanitaria, la formazione professionale e, in generale, altri servizi finalizzati all’integrazione sociale, si chiede se le spese per i canoni di affitto degli alloggi che la cooperativa paga alla società immobiliare (proprietaria degli alloggi) sono qualificabili come spese generali o, quantomeno, come spese destinate alla provvista di immobilizzazioni tecniche. Tali spese rientrano nella speciale casistica delle spese degli operatori economici, di cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge 136/2010, per cui vige la tracciabilità attenuata?

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