Quota 103, «tetto» riferito all'anno di pensionamento
La norma istitutiva della pensione anticipata flessibile (cosiddetta quota 103, prevista dall'articolo 1, commi 283 e 284, della legge 197/2022, di Bilancio per il 2023) precisa che il diritto conseguito alla data del 31 dicembre 2023 potrà essere esercitato anche successivamente a tale data. Considerato che, rispetto all'importo messo a pagamento, è previsto un tetto pari a cinque volte il trattamento minimo, a quale trattamento minimo si farà riferimento per la domanda di pensione presentata nel 2024?
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