R&S: agevolazioni con scomputo ampio
Il comma 203 della legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019) prevede che «per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi».Nel caso in cui un'impresa sfrutti anche l'agevolazione ex articolo 1, comma 347, della legge 311/2004 - che prevede la deduzione Irap dei costi di ricerca e sviluppo relativi agli amministratori che partecipano in progetti di ricerca e sviluppo - tale deduzione va sottratta dalla base di calcolo per il credito d'imposta ricerca e sviluppo, oppure, essendo una "detassazione", non si annovera tra le sovvenzioni e i contributi?
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