Rateazioni: oltre i termini non si può mutare l'opzione
Un contribuente ha presentato istanza per definire delle pendenze tributarie, come da titolo, entro il termine del 2 ottobre 2023. Nella prima versione del modulo dell’istanza, prima della proroga, non era prevista la possibilità di scegliere la rateazione mensile o trimestrale, bensì solo l’indicazione del numero di rate. Senonché, in fase di presentazione dell’istanza, erroneamente, è stato indicato il numero delle rate, 20, e posto il flag sulle rate mensili invece che su quelle trimestrali. Verificato l’errore, è stata successivamente ripresentata l’istanza, oltre il termine del 2 ottobre 2023, in quanto sul frontespizio è prevista la “Domanda sostitutiva”, e le istruzioni non specificano se è da intendere come correttiva nei termini o integrativa. Tuttavia, l’istanza è risultata «non accolta in quanto pervenuta oltre il termine perentorio del 2/10/2023». Si chiede se è possibile pagare comunque trimestralmente le rate residue, non essendo percorribile la ripresentazione dell’istanza.
Quesito con risposta a cura di
Marco Ligrani
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