Recesso tipico dalla Srl: «vale» la ritenuta alla fonte
Un socio di una Srl ha comunicato il recesso nel corso del 2024, ottenendo dalla società il corrispettivo della quota nel corso del 2025, con il contestuale accrescimento delle quote degli altri soci. All'atto dell'erogazione, la società ha operato la ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26 per cento, versandola nei termini di legge. Si chiede quali sono gli adempimenti in capo al socio e alla società. In particolare, è corretto ritenere che il socio recedente, ricadendo la fattispecie nell'articolo 67, comma 1, lettera c-bis, del Dpr 917/1986, Tuir, nulla debba dichiarare all'agenzia delle Entrate? Per la società, invece, a fronte della ritenuta operata a titolo d'imposta e versata nel 2025, vi sono obblighi in ordine alla predisposizione della certificazione unica 2026 e al modello 770/2026, per l'anno 2025?
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