Regime di favore esteso per chi compra una casa
Nel 2021, una persona fisica (di cittadinanza francese) ha trasferito la residenza fiscale in Italia e optato per il regime di tassazione agevolata dei lavoratori "impatriati" (articolo 16 del Dlgs 147/2015). La norma citata consente una estensione temporale del beneficio fiscale per ulteriori cinque periodi d’imposta in presenza di specifici requisiti, tra i quali l’acquisto di una unità immobiliare di tipo residenziale in Italia (direttamente da parte del lavoratore, oppure da parte del coniuge). L’acquisto dell’unità immobiliare (in base alla circolare 33/E/2020) dovrebbe realizzarsi entro i primi cinque periodi d’imposta di fruizione del regime (entro il 31 dicembre 2025, nel caso in questione) e permanere per tutto il periodo agevolato. Si chiede conferma del fatto che non sia necessario trasferire la residenza dell’impatriato nell’immobile acquistato in Italia, ad esempio mantenendola, anche nel periodo di estensione dell'agevolazione, nell’unità immobiliare presa in locazione dall'interessato, sita in un Comune diverso da quello ove effettua l’acquisto dell’immobile di proprietà.
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