Registro titolari effettivi: chi deve comunicare i dati
L’articolo 21, comma 1, del Dlgs 231/2007 dispone che le imprese dotate di personalità giuridica, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese indicato all'articolo 2188 del Codice civile, e le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private ex Dpr 361/2000, comunicano al Registro delle imprese le informazioni relative ai propri titolari effettivi. Il successivo comma 3 dispone un analogo obbligo per i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali, nonché per gli istituti giuridici affini. Vorrei sapere: - quali sono le imprese dotate di personalità giuridica obbligate alla comunicazione; - quali sono le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private: - quali sono i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, nonché gli istituti giuridici affini obbligati alla comunicazione.
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