Reversibilità, i criteri di riparto tra ex e vedova
Una pensione di reversibilità è ripartita tra la vedova del defunto e l'ex coniuge, divorziata. Il Tribunale ha stabilito che all’ex coniuge divorziata spetti il 60% della pensione. Poiché la vedova possiede altri redditi oltre alla pensione di reversibilità, questa le viene decurtata del 40 per cento. La quota di spettanza all’ex coniuge divorziata risulta calcolata al netto di questa quota di incumulabilità, di pertinenza della vedova. È giusto che, nei confronti dell'ex coniuge divorziata, sia applicata questa trattenuta, basata su redditi che sono riferiti a un’altra persona?
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