Riforma del processo tributario e modalità di notificazione
Nel Dlgs 220 del 30 dicembre 2023, all'articolo 1 (modifiche apportate all'articolo 16-bis del Dlgs 546/1992) si afferma che: «2) il comma 3 è sostituito dal seguente: 3." Le parti, i consulenti e gli organi tecnici di cui all'articolo 7, comma 2, depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali notificati esclusivamente con le modalità telematiche"». Nelle Note riportate in calce al provvedimento, si riepilogano gli articoli modificati e per l'articolo 16-bis del Dlgs 546/1992 si riporta il nuovo comma 3 così descritto: «Le parti, i consulenti e gli organi tecnici di cui all'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali». Nel testo del decreto non è citato il verbo «notificano» che invece viene richiamato nella nota in calce. Sembra dunque, dal testo letterale, che l'obbligo delle procedure telematiche riguardi solo il deposito e non la notifica. Si tratta di un errore di coordinamento?
Quesito con risposta a cura di
Emanuele Mugnaini
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