Rimborsi spese, regole immutate per i forfettari
Dal 2025, non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute dall'esercente arte o professione, per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, a fronte dell'indeducibilità dei costi sostenuti (articolo 54, comma 2, e articolo 54-ter, comma 1, del Tuir, Dpr 917/1986). La novità normativa è applicabile anche a coloro che applicano il regime dei forfettari, determinando in tal modo, per costoro, una riduzione netta della base imponibile cui applicare l'indice di redditività?
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