Rita, una dichiarazione salva il montante del vecchio fondo
Apprendo che l’agenzia delle Entrate, mediante la disamina della normativa di riferimento (articoli 11 e 14 del Dlgs 252/2005) e di quanto stabilito dalla precedente risoluzione 9/E/2022, giunge alla conclusione che, con esclusivo riferimento alla rendita integrativa temporanea anticipata (Rita), la definizione dell’aliquota sostitutiva è da basare unicamente sull’anzianità di iscrizione al singolo fondo pensione. Sono iscritto al fondo Cometa dal 29 gennaio 2010. Cambierò lavoro a breve (dal 1° dicembre 2025) e perderò i requisiti per continuare a versare al fondo Cometa, in quanto la nuova azienda aderisce al fondo di categoria Fondapi. Per me si prospettano quindi due possibilità: trasferire la mia posizione dal fondo Cometa al Fondapi, oppure lasciare nel fondo Cometa la posizione esistente e partire con nuovi versamenti in Fondapi. Qualora in futuro volessi beneficiare della riduzione dell'aliquota agevolata dal 15 al 9 per cento, nel caso di accesso a Rita, è necessario che lasci aperta la mia posizione nel fondo Cometa?
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