Agricoltura

    Se il coldiretto vende prodotti propri trasformati da terzi

    Un coltivatore diretto porta i propri prodotti in un laboratorio di terzi per la trasformazione mediante documento di trasporto (Ddt) e riceve il prodotto trasformato (esempio marmellata, carciofi sott'olio eccetera) pagando il solo servizio del laboratorio per la trasformazione del prodotto (riceve fattura per il servizio). Egli deve considerare i ricavi derivanti dalla relativa vendita dei prodotti trasformati - al fine di valutare la prevalenza dei ricavi richiesta dall'articolo 4, comma 1, del Dlgs 228/2001 - quali ricavi derivanti dalla vendita di prodotti propri oppure devono essere considerati ricavi di vendita di prodotti di terzi, essendo avvenuta la trasformazione presso un laboratorio di terzi? Con quale aliquota Iva dovranno essere fatturate le cessioni di marmellate e prodotti sott'olio? Nel caso il coltivatore diretto sia in regime di esonero, dovrà essere emessa l'autofattura dalla parte acquirente (in caso di soggetto con partita Iva)?

    • Quesito con risposta a cura di

      Alessandra Caputo

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