Se l'acquirente della scultura è «sostituto», c'è la ritenuta
Un artista, con codice Ateco 90.13.00 - Altre attività di creazione artistica, realizza opere d'arte, principalmente sculture di terracotta e fusioni di sculture in bronzo. La vendita viene fatturata con Iva al 5 per cento. Si domanda se la cessione delle opere sia sempre da considerare soggetta a ritenuta (se effettuata a sostituti di imposta) o se si debbano effettuare delle distinzioni. Finora, la ritenuta è stata applicata alla luce di quanto indicato da una vecchia risoluzione (25 luglio 1974, nota 10/1248), in base alla quale - se ho ben inteso - il concetto di prestazione artistica si può concretizzare in un bene materiale su cui operare la ritenuta d'acconto. In altre parole, si chiede se sia corretto assoggettare a ritenuta d'acconto i compensi dell'artista derivanti da vendita di proprie opere d'arte, quali le sculture, che si sostanziano in beni materiali.
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