Se l'errore è formale l'integrativa non serve
Un contribuente ha presentato la dichiarazione Iva 2025 (per l'anno 2024), contenente una richiesta di rimborso Iva ex articolo 30, comma 2, del Dpr 633/1972, per operazioni non imponibili. Tuttavia, dopo l'accredito del rimborso, il contribuente si accorge che operazioni non imponibili dall'ammontare consistente sono state fatturate erroneamente come operazioni triangolari intra-Ue, ex articolo 58, comma 1, del Dl 331/1993, invece che come esportazioni dirette, ex articolo 8 del Dpr 633/1972. In dichiarazione Iva esse sono state indicate erroneamente, nel rigo VE30, alla colonna 3 (cessioni intracomunitarie) anziché alla colonna 2 (esportazioni). Dal punto di vista sostanziale, il diritto al rimborso resta immutato nella spettanza e nell'importo, così come resta invariata la misura del plafond. È opportuno presentare una dichiarazione integrativa per correggere l'errore oppure si può considerare l'errore meramente formale?
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