Pubblico impiego

    Sì al congedo formazione anche per un secondo diploma

    La legge 53/2000, all'articolo 5, dispone che i dipendenti pubblici che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio possono chiedere un congedo per la formazione, per un periodo non superiore a undici mesi, allo scopo del conseguimento del titolo di studio di secondo grado. Ciò si può interpretare nel senso che è possibile utilizzare il congedo anche per conseguire un ulteriore diploma, in aggiunta a uno già posseduto? Inoltre, lo stesso congedo è utilizzabile per attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro; in quest'ultimo caso, potrebbe rientrare un corso-concorso, qualora lo stesso venga superato?

    • Quesito con risposta a cura di

      Massimo Sanguini

      Professionista

      Procedi con la lettura del Quesito

      La lettura di Quesiti, anche nella modalità Free, è riservata agli iscritti al servizio dell'esperto risponde. Registrati per consultare questo contenuto.

      Oppure

      SCEGLI TRA LE NOVE AREE TEMATICHE O L'INTERO ARCHIVIO

      CON L'ABBONAMENTO POTRAI:

      • chiedere una conferma della validità della risposta alla luce delle eventuali modifiche intervenute;
      • consultare le versioni precedenti delle risposte;
      • salvare i tuoi preferiti;
      • accedere allo storico dei tuoi quesiti nell'area personale e consigliare le risposte.
      1 mese a49,00
      Abbonati