Sì al riporto della deduzione per erogazioni liberali a Ets
Una società di capitali (più precisamente, una Spa) ha effettuato, nel 2025, erogazioni liberali in denaro a enti del terzo settore, per un totale di 100.000 euro. La stessa società ha chiuso l’esercizio 2025 con una perdita fiscale. Il comma 2 dell’articolo 83 del Dlgs 117/2017 prevede che le liberalità a favore degli enti del terzo settore siano deducibili, dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore, nel limite del 10 per cento del reddito complessivo. Secondo quanto previsto dall’articolo citato, l'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Considerando che, nell’esercizio 2025, l’importo di 100.000 euro, a titolo di erogazioni liberali a enti del terzo settore, non è deducibile (perché la Spa, nel 2025, è in perdita fiscale), si chiede se sarà possibile fruire della deducibilità negli esercizi successivi (in presenza di reddito). In altre parole, l’importo di100.000 euro, erogato nel 2025, si può riportare in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi successivi (non oltre il quarto)?
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