Sicurezza, serve la notifica anche in assenza di Csp
Dagli articoli 99 e 90, comma 3 e 11, del Dlgs 81/200, pare di capire che la notifica preliminare alla Asl ,anche propedeutica ai fini della detraibilità fiscale del 50%, sia necessaria solo per i cantieri nei quali è prevista la presenza di più imprese esecutrici (articolo 90, comma 3) anche non contemporanea e per i quali, contestualmente, è richiesta anche la designazione del coordinatore per la progettazione. Tale designazione - ex articolo 90, comma 11 - non è però obbligatoria per lavori non soggetti a permesso di costruire e, comunque, d'importo inferiore a 100mila euro. Da ciò deduco che non viene richiesta la notifica preliminare alla Asl nel caso - disciplinato semmai dall'articolo 90, comma 4 - di lavori di ristrutturazione di un bagno, da eseguire in un'abitazione privata, del costo complessivo di 5mila euro, effettuati da due imprese distinte(muratore e idraulico), peraltro mai presenti contemporaneamente in cantiere. È corretto?
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