Previdenza e pensioni

    Soci accomandanti e parenti: iscritti alla gestione artigiani

    In una società in accomandita semplice - costituita da un socio accomandatario e tre soci accomandanti di cui il primo è coniuge del socio accomandatario, il secondo è padre del socio accomandatario e con lui convivente, il terzo è il suocero del socio accomandatario - si vuole fare svolgere l’attività ai soci accomandati. Premesso che ciò non è precluso, per legittimare l’attività lavorativa si vorrebbe ricorrere a contratti co.co.co (ex articolo 409 del Codice civile), evitando il contratto di lavoro dipendente. I soci accomandanti e familiari del socio accomandatario, occupati nell’esercizio dell’attività aziendale in virtù di un contratto di collaborazione co.co.co (ex articolo 409 del Codice civile) insorge l’obbligo della duplice iscrizione alla gestione artigiani (in quanto familiare) e alla gestione separata (in quanto titolare di rapporto di co.co.co)È corretto?

    • Quesito con risposta a cura di

      Aldo Forte

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