Subentro «in continuità» per i dipendenti invalidi
Nell’ambito della procedura di fine e inizio di un appalto, una lavoratrice con un grado di invalidità inferiore al 60 per cento, in forza all’azienda uscente e assunta a copertura dell’obbligo previsto dalla legge 68/1999, è stata licenziata per fine appalto, con effetto 31 dicembre 2024. L'azienda subentrante intendeva assumere la lavoratrice con effetto dal 1° gennaio 2025, come previsto dal Ccnl Pubblici esercizi settore ristorazione, e da intese sindacali intercorse. Ma, per ottenere il nulla osta preventivo di assunzione, a copertura dell’obbligo ex legge 68/1999, da parte della azienda subentrante, il Centro per l’impiego pretendeva che la lavoratrice rimanesse disoccupata per alcuni giorni, in modo da consentire a quest’ultima di iscriversi come disoccupata alle liste della legge 68/1999. Era fondata la pretesa del Centro per l’impiego? Non esiste una normativa specifica, in caso di appalti, che riconosca automaticamente all’azienda subentrante lo status dei lavoratori acquisito nell’azienda uscente?
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