Teleriscaldamento, i consumi devono essere controllabili
In caso di condominio servito da teleriscaldamento si ha la contabilizzazione del telecalore. I condòmini, allo scopo di controllare la coerenza di quanto è stato loro addebitato a titolo di consumi volontari e involontari, hanno diritto di conoscere anche i corrispondenti totali condominiali, in valore e quantità? L’addebito del consumo complessivo e quello dei consumi “volontari” sono comunicati ai condòmini sia in euro che in kWh. Le cosiddette dispersioni di calore, invece, sono rese note solo in euro. L'ordinanza della Cassazione 23895/2024 afferma che «il bilancio condominiale non deve rispettare le forme rigorose dei bilanci societari, ma deve risultare chiaro e comprensibile, consentendo ai condòmini di verificare entrate, uscite e ripartizioni» (tale pronuncia richiama i precedenti di Cassazione 3892/2017 e 1370/2023). L’espressione «verificare entrate, uscite e ripartizioni» legittima la sola conoscenza dei valori monetari, totali e parziali, oppure il condomino può chiedere di conoscere anche il totale da ripartire in valore e quantità, tra cui le “dispersioni di calore”, e ha diritto di sapere come l’amministratore calcoli, annualmente, le dispersioni totali del calore in kWh?
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