Redditi d'impresa

    Termini di ammortamento per i beni strumentali

    L'articolo 102, comma 1, del Tuir (Dpr 917/1986) dispone che la deducibilità degli ammortamenti è computabile a partire dall'esercizio in cui i beni strumentali entrano in funzione. Al comma 5 dello stesso articolo, è prevista la deducibilità integrale per quei beni il cui costo unitario non sia superiore a 516,46 euro, nell'esercizio in cui è sostenuto. Una società, che commercia gas gpl in bombole, acquista ogni anno bombole il cui costo è pari o inferiore a questo limite. Alcuni di questi beni, però, non entrano in funzione nell'anno di acquisto, ma in periodi successivi. Ciò posto, come va interpretato l'inciso con il quale si fa riferimento al costo «nell'esercizio in cui è sostenuto»? Per esempio, un lotto acquistato nell'esercizio 2023, per un importo di 10mila euro, viene utilizzato solo per 4mila. Questo valore confluisce al conto economico, in B6, e la restante parte dovrebbe andare nello stato patrimoniale tra le attrezzature, per poi essere ammortizzata a quote annuali, non potendo più utilizzare l'intero costo, in quanto tale facoltà sarebbe riservata solo all'esercizio di acquisto. È un comportamento corretto?

    • Quesito con risposta a cura di

      Paolo Meneghetti

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