Trasferte, il regime fiscale dell'indennità prevista dal Ccnl
Si chiede un parere in merito al corretto trattamento fiscale dell'indennità di trasferta, tenendo conto di quanto previsto dal Tuir (Dpr 917/1986) e dalle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del Credito. Tale Ccnl prevede che, qualora il dipendente effettui, nel corso del mese di calendario, cinque o più giorni di missione a lungo raggio, avrà diritto a: - il rimborso delle spese di viaggio; - il riconoscimento della corrispondente diaria, pari a 1/3 per il pasto quando il rientro nella sede di lavoro avvenga dopo le ore 14 o quando la partenza dal luogo di inizio missione avvenga prima della pausa pranzo; - il riconoscimento dei 2/3 di diaria per missioni di durata superiore a 10 ore. Il valore della diaria è stabilito dal Ccnl e varia in base sia all’inquadramento sia al numero degli abitanti del Comune oggetto della missione. Tenuto conto di queste disposizioni, se un dipendente ha diritto a un terzo di diaria, e il valore della diaria intera è pari a 103,22 euro, è corretto riconoscergli un importo di 34,40 euro - di cui esenti 15,49 euro, ossia un terzo dei 46,48 euro giornalieri - oppure i 34,40 euro possono essere riconosciuti interamente esenti, in quanto al di sotto dei 46,48 euro giornalieri?
Quesito con risposta a cura di
Michela Magnani
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