Trasferte: rimborsi esenti solo per spese «tracciate»
Dal 2025, per le trasferte effettuate fuori dal territorio del Comune della sede di lavoro, il regime fiscale distingue due modalità principali relative al rimborso delle spese: le indennità forfettarie e i rimborsi analitici. Le prime sono imponibili solo per la parte eccedente i limiti fissati dalla normativa e consentono un rimborso semplificato, senza necessità di documentazione analitica delle spese. In caso di rimborsi analitici, invece, le spese di viaggio e trasporto (incluse le indennità chilometriche) sono esenti da imposizione fiscale e contributiva, purché adeguatamente documentate, e i costi per vitto e alloggio seguono limiti di esenzione giornaliera (180 euro per trasferte in Italia, 258 euro per trasferte all’estero), oltre i quali diventano imponibili; inoltre, a partire dal 2025, è obbligatorio che il rimborso avvenga tramite strumenti di pagamento tracciabili. Qualora, nel libro unico del lavoro (Lul), si ricorra alla voce «trasferta indennità forfettaria» (quindi, senza particolare necessità di documentazione analitica delle spese), l’indennità per trasferte in Italia resta esente fino a 46,48 euro al giorno oppure si ridurrà a 15,49 euro al giorno, in quanto assente di documentazione analitica?
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