Una fattura da emettere dopo il prelievo della merce
In un contratto di "call off stock", con acquirente predeterminato (regolato dalla direttiva Ue 2018/1910), si ritiene che il fornitore italiano debba emettere fattura non imponibile, ex articolo 41, comma 1, lettera a, del Dl 331/1993, solo al momento del prelievo del bene da parte del cliente tedesco, e non al momento dell’invio della merce in Germania.Il cliente, al contrario, ritiene di dover emettere una nota di credito in favore del fornitore italiano, anziché ricevere da quest’ultimo la fattura relativa alla merce prelevata. Per l’amministrazione finanziaria italiana è corretta tale modalità operativa? Il fornitore italiano può esimersi dall’emettere la fattura al cliente ed annotare la nota di credito emessa dal cliente?
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