Una rivalutazione dei beni non solo ai fini civilistici
L'articolo 12-ter del Dl 23/2020, convertito con modificazioni dalla legge 40/2020, ha previsto che la rivalutazione dei beni di impresa, di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 160/2019 (di Bilancio per il 2020), alle condizioni ivi stabilite, possa essere effettuata nei bilanci 2020, 2021 e 2022. Si chiede se la rivalutazione dei beni può avvenire esclusivamente ai fini civilistici, e non a quelli fiscali.
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