Una tantum nel «pubblico» con trattenuta per malattia
La legge 197/2022 (di Bilancio per il 2023), all’articolo 1, comma 330, prevede che per l'anno 2023 venga corrisposto un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, da determinare nella misura dell'1,5% dello stipendio, con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza, per il personale appartenente al pubblico impiego. Si chiede se tale emolumento debba essere ridotto, a seguito di astensione per malattia, di cui all'articolo 71, comma 1, del Dl 118/2008. In caso di risposta affermativa, tale trattenuta dev'essere integrata ai fini previdenziali, come già avviene per gli altri emolumenti ridotti a seguito di evento per malattia?
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