Unilav con dati errati: niente sanzioni ai datori privati
In seguito a una visita ispettiva da parte dell’Itl (Ispettorato territoriale del lavoro), sul presupposto di un contratto part time non veritiero e di un “sotto-inquadramento”, un soggetto ha ricevuto un verbale di accertamento e una diffida amministrativa, con la quale l’ispettorato stesso diffida il datore a trasmettere nuovamente i rispettivi Unilav (modelli unificati) di assunzione, che dovranno indicare un livello di inquadramento superiore e la tipologia contrattuale a tempo pieno. Si ritiene, tuttavia, che la diffida amministrativa, nel caso in esame, non possa trovare applicazione, in quanto l’eventuale violazione commessa (ossia la trasmissione di dati errati in Unilav) non è soggetta a una sanzione amministrativa specifica, che risulta applicabile nelle sole ipotesi di omessa o tardiva comunicazione (con sanzioni da 100 a 500 euro). Si chiede pertanto conferma del fatto che la mera indicazione di dati errati in Unilav ( trasmesso nei termini di legge) non sia oggetto di diffida amministrativa ex Dlgs 103/2024. Peraltro, si rileva che, con nota dell'Ispettorato nazonale del lavoro 6774/2024, l’ipotesi applicativa del provvedimento, in caso di «correzione comunicazione di assunzione», è prevista solo per le pubbliche amministrazioni.
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