Vietati i rimborsi forfettari agli associati delle Aps
Si chiedono chiarimenti sul trattamento contabile e fiscale dei compensi corrisposti agli associati delle associazioni di promozione sociale (Aps), con riferimento agli articoli 67, comma 1, lettera m, e 69, comma 2, del Tuir (Dpr 917/1986). Fino a luglio 2023, le Aps potevano riconoscere compensi, indennità e rimborsi forfettari per attività istituzionali non imponibili entro i 10mila euro annui, oltre ai rimborsi di spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenute fuori dal territorio comunale. Dal 1° luglio 2023, con la riforma del lavoro sportivo e l’introduzione del Rasd (Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche), tale regime non è più applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche, ora soggette a una disciplina specifica. Le Aps, tuttavia, non rientrano in tale riforma, salvo che svolgano anche attività sportiva dilettantistica riconosciuta. Pertanto, per le Aps che operano esclusivamente in ambito sociale, culturale, ricreativo o assistenziale, gli articoli 67 e 69 del Tuir risultano tuttora applicabili e rimane possibile corrispondere compensi e rimborsi forfettari non imponibili entro 10mila euro annui, purché le prestazioni non siano abituali o professionali. Si chiede conferma della correttezza di tale interpretazione.
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