Visto di conformità: contano i lavori sul singolo immobile
Una società a responsabilità limitata è proprietaria di immobili abitativi in un condominio a prevalente destinazione residenziale. Il condominio, nel 2023, ha effettuato lavori agevolati con il superbonus del 110 per cento, fruendo della relativa cessione del credito; la Cilas (comunicazione inizio lavori asseverata - superbonus) è stata presentata il 25 novembre 2022 e la delibera condominiale è precedente al 18 novembre 2022. Sempre nel 2023, la Srl ha effettuato la sostituzione di infissi sugli immobili abitativi di sua proprietà, per i quali - dato che la società non può godere del 110 per cento, trattandosi di proprietario non persona fisica - si potrà fruire in parte dell'ecobonus e in parte del bonus barriere architettoniche. Si precisa che, in ogni appartamento ci saranno sia infissi agevolati con l'ecobonus che infissi agevolati con il bonus barriere architettoniche, e che anche il credito di queste spese verrà ceduto. Si chiede se l'ammontare di 10mila euro per determinare l'obbligo di visto di conformità debba essere calcolato sulla singola tipologia di agevolazione (distinguendo "ecobonus" da "barriere architettoniche"), oppure sul singolo appartamento (sommando la spesa di tutti gli infissi, indipendentemente dall'agevolazione), oppure, ancora, sul complesso dei lavori condominiali.
Quesito con risposta a cura di
Alessandro Borgoglio
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