Rottamazione

Rottamazione-quinquies e sentenze non passate in giudicato

Il comma 87 dell'articolo 1 della legge 199/2025 stabilisce che «nella dichiarazione di cui al comma 86 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice... L'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato» Tanto premesso, il 12 gennaio 2026 la Corte d'appello di Napoli ha pronunciato una sentenza sfavorevole al contribuente con condanna alle spese, in relazione ad avvisi di addebito Inps, per i quali sarà richiesta la rottamazione. Al fine di rendere inefficace tale sentenza, sarà necessario introdurre giudizio in Cassazione, chiedendo poi l'estinzione dello stesso, o la sentenza è già sostanzialmente inefficace a seguito di rottamazione.

  • Quesito con risposta a cura di

    Gennaro Nunziato

    Professionista