La nomina del revisore e dell'organo di controllo
Le società che, in base all’attuale formulazione (articolo 2477, commi 2 e 3 del Codice civile), sono obbligate alla nomina dell’organo di controllo o del revisore possono in alternativa: - nominare un sindaco unico o un collegio sindacale, cui affidare anche la revisione legale dei conti (qualora tutti i sindaci, o il sindaco unico, siano revisori legali); - nominare un sindaco unico o un collegio sindacale, con nomina di un revisore o società di revisione per la revisione legale dei conti; - nominare un revisore o una società di revisione per la revisione legale dei conti. È corretta la suddetta impostazione? O il sindaco non può mai esercitare la revisione legale dei conti?
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