Esenzione per le cessioni di test rapidi
La Legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, comma 452) ha previsto l'esenzione da IVA per le cessioni di “strumentazione diagnostica per COVID-19” che presentano i requisiti richiesti dalla normativa dell'Unione europea, effettuate fino al 31 dicembre 2022. Nella “strumentazione” contemplata dalla norma rientrano anche i Covid-test rapidi, costituiti da bastoncino, reagente e colorimetro, ad uso per lo più domestico e senza intervento da parte di personale medico?
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